Come si interrompe la prescrizione di una fattura non pagata?
La prescrizione si interrompe nei casi indicati dall’art. 135 CO: con un riconoscimento del debito da parte del debitore, in particolare tramite pagamento di interessi o acconti oppure con la dazione di pegni o fideiussioni; inoltre mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.
Per una fattura non pagata, l’interruzione della prescrizione avviene anzitutto se il debitore riconosce il debito. La norma indica espressamente come esempi il pagamento di interessi, il pagamento di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni. Occorre quindi verificare se vi sia stato un comportamento del debitore che rientri in queste forme di riconoscimento del debito, perché la legge le considera cause di interruzione della prescrizione.[1]
La prescrizione è interrotta anche mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. Per applicare correttamente la regola, va controllato quale di questi atti sia stato effettivamente compiuto e in quale sede: la disposizione distingue infatti tra esecuzione, conciliazione, procedimento giudiziario statale o arbitrale e procedura fallimentare, e ciascuna di queste vie è menzionata dalla legge come causa di interruzione.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]