Cosa succede dopo il rigetto provvisorio dell'opposizione?
Dopo il rigetto provvisorio dell’opposizione, spirato il termine del pagamento il creditore può chiedere il pignoramento provvisorio oppure, secondo i casi, instare per la formazione dell’inventario. L’escusso può però, entro venti giorni dal rigetto, promuovere con la procedura ordinaria un’azione di disconoscimento del debito. Se non lo fa, o se l’azione è respinta, il rigetto diventa definitivo.
La norma prevede anzitutto un effetto immediato a favore del creditore: spirato il termine del pagamento, chi ha ottenuto il rigetto dell’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio oppure instare per la formazione dell’inventario nei termini richiamati dalla legge. Questo significa che il rigetto provvisorio non chiude ancora definitivamente la contestazione del debito, ma consente già misure esecutive provvisorie previste dalla disposizione. Per capire quale delle due vie sia pertinente nel caso concreto, occorre verificare attentamente quale situazione personale del debitore considera la norma e se ricorrono i presupposti per l’inventario menzionato nel testo legale.[1]
La stessa disposizione riconosce però all’escusso una possibilità di reazione: entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Se questa domanda non viene presentata entro quel termine, oppure se viene respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo; e, secondo i casi, diventa definitivo anche il pignoramento provvisorio. Inoltre, se viene promossa l’azione di disconoscimento del debito, il decorso del termine richiamato dalla norma resta sospeso fino alla definizione giudiziale. Se nel caso concreto entra in gioco anche l’inventario, il testo precisa pure che il giudice del fallimento ne pone fine agli effetti quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]