In quale classe viene pagata una fattura del fornitore nel fallimento?
Di regola, una fattura del fornitore rientra nella terza classe. Il testo citato mette infatti in prima e seconda classe solo categorie privilegiate specifiche; «Tutti gli altri crediti» sono collocati in terza classe. Se però il credito è garantito da pegno, viene prima soddisfatto con il ricavato del pegno e solo l’eventuale parte scoperta segue la graduatoria ordinaria.
Nel fallimento, la regola di partenza è distinguere tra crediti garantiti da pegno e crediti non garantiti da pegno. I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. Invece i crediti non garantiti da pegno, così come la parte non soddisfatta di un credito garantito, sono collocati secondo le classi previste. Il testo elenca in modo specifico i crediti della prima classe e della seconda classe; poi stabilisce, per la terza classe, che vi rientrano «Tutti gli altri crediti». Una normale fattura del fornitore, se non rientra in una delle categorie privilegiate elencate e non è coperta da pegno, viene quindi pagata in terza classe.[1]
Per verificare correttamente la classe di una fattura del fornitore, conviene controllare due punti nel testo legale. Primo: esiste una garanzia pignoratizia? Se sì, il credito è anzitutto soddisfatto sul ricavato del pegno; solo l’eventuale quota non coperta passa alla graduatoria generale. Secondo: il credito può davvero essere qualificato come uno dei crediti privilegiati indicati nella prima o nella seconda classe? Le categorie privilegiate elencate riguardano, ad esempio, determinati crediti dei lavoratori, contributi di mantenimento, alcuni contributi assicurativi sociali, premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale, e altri casi espressamente nominati. Se la fattura del fornitore non corrisponde a una di queste categorie nominate, resta nella terza classe come «Tutti gli altri crediti».[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]