Quali redditi di una ditta individuale sono soggetti all'imposta sul reddito?
Per una ditta individuale sono imponibili, in linea di principio, tutti i proventi dell’attività lucrativa indipendente: quelli derivanti dall’esercizio dell’impresa e della libera professione, nonché gli utili in capitale collegati alla sostanza commerciale nei casi indicati dalla legge. Anche particolari trasferimenti e taluni utili su fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile nei limiti previsti.
Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Per una ditta individuale, questo significa che il reddito imponibile comprende in via di principio i ricavi dell’attività indipendente, secondo la natura concreta dell’impresa esercitata. Occorre quindi verificare se il provento deriva dall’esercizio dell’attività indipendente e se rientra in una delle categorie indicate dalla legge, che formula un principio ampio e generale sui proventi imponibili dell’impresa individuale.[1]
Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso vale per partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento dell’acquisto. Per i contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma, l’articolo 58 si applica per analogia.[1]
Per gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli, la legge prevede che rientrino nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d’investimento. In presenza di beni usati nell’attività, è quindi importante verificare se si tratta di sostanza commerciale, se vi è stata alienazione, realizzazione, rivalutazione contabile oppure un trasferimento equiparato all’alienazione, e se per i fondi agricoli e silvicoli si applica questo limite specifico.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]