A quale autorità si chiede il rimborso dell'imposta preventiva?
In base all’art. 30 LIP, le persone fisiche presentano l’istanza di rimborso alle autorità fiscali del Cantone del domicilio alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile. Le persone giuridiche, le società commerciali senza personalità giuridica e gli altri aventi diritto non menzionati nel capoverso 1 la presentano all’AFC.
Per le persone fisiche, l’istanza di rimborso va presentata alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate alla fine dell’anno civile nel corso del quale è venuta a scadere la prestazione imponibile. Occorre quindi verificare due elementi: se il richiedente rientra nella categoria delle persone fisiche e quale fosse il Cantone di domicilio alla fine di quell’anno civile. La competenza non è formulata in modo generico, ma dipende espressamente da quel domicilio e da quel momento temporale.[1]
Per le persone giuridiche, per le società commerciali senza personalità giuridica e per tutti gli altri aventi diritto che non sono menzionati nel capoverso 1, l’istanza di rimborso va presentata all’AFC. La regola distingue quindi nettamente tra persone fisiche e gli altri aventi diritto indicati dalla legge. Inoltre, se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente la competenza; prima di presentare l’istanza conviene quindi controllare se esista una disciplina speciale applicabile al proprio caso.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]