Chi è assoggettato all'imposta preventiva su un dividendo: la società o l'azionista?
In linea generale, l’obbligazione fiscale per l’imposta preventiva spetta al debitore della prestazione imponibile. Per un dividendo, quindi, il soggetto assoggettato è di regola chi deve il dividendo, non l’azionista che lo riceve.
La regola indicata nel testo legale è che «l’obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile». Applicata a un dividendo, questa formulazione porta a guardare anzitutto a chi è debitore del dividendo stesso: in via ordinaria, non il beneficiario che lo incassa, ma il soggetto che lo versa. Perciò, alla domanda se sia assoggettata la società o l’azionista, la risposta generale è che l’imposta preventiva grava sul debitore della prestazione imponibile, quindi di regola sulla società che distribuisce il dividendo, non sull’azionista come soggetto fiscale diretto ai sensi di questa disposizione.[1]
Il testo citato prevede poi una disciplina particolare per gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol: in questi casi, soggetto fiscale sono la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso e la società in accomandita. Inoltre, per una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria risponde in solido in una situazione specifica legata al domicilio all’estero della maggioranza dei soci illimitatamente responsabili o alla partecipazione maggioritaria estera nelle persone giuridiche socie illimitatamente responsabili. Se il dividendo riguarda una struttura di questo tipo, conviene quindi verificare se si applichi questa disciplina speciale invece della regola generale.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]