Cosa deve sapere una PMI svizzera sul supplemento di tempo per pause secondo l’art. 17 OLDL?
L’art. 17 OLDL prevede un supplemento di tempo di almeno il 30 per cento in specifici casi legati alle pause nei turni di servizio. La regola cambia a seconda che il turno abbia 1 o 2 pause oppure più di 2 pause. Il supplemento non rientra nella durata massima del lavoro e deve essere compensato con periodi di tempo libero, secondo modalità concordate con i lavoratori o i loro rappresentanti.
Per una PMI interessata all’OLDL, il punto centrale è che deve essere accordato un supplemento di tempo di almeno il 30 per cento in relazione alle pause, ma solo nei casi descritti dall’art. 17. Se vi è un turno di servizio con 1 o 2 pause, il supplemento riguarda il tempo di pausa trascorso fuori del luogo di servizio la cui durata totale supera 60 minuti. Se invece il turno di servizio ha più di 2 pause, il supplemento riguarda il tempo di pausa la cui durata totale supera 60 minuti. Operativamente, conviene quindi distinguere con precisione il numero di pause del turno e, nel caso di 1 o 2 pause, verificare anche se il tempo è trascorso fuori del luogo di servizio, perché questa condizione è espressamente prevista dal testo.[1]
L’art. 17 precisa anche due effetti pratici importanti. Primo: i supplementi di tempo secondo questo articolo non sono computati nella durata massima del lavoro. Secondo: i supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Inoltre, il tipo di compensazione deve essere concordato con i lavoratori o i loro rappresentanti. Per una verifica prudente, una PMI dovrebbe quindi controllare almeno tre elementi nella propria organizzazione dei turni: come sono conteggiate le pause ai fini della soglia di 60 minuti, se ricorre la condizione “fuori del luogo di servizio” quando il turno ha 1 o 2 pause, e se esiste una modalità di compensazione in tempo libero effettivamente concordata con i lavoratori o con i loro rappresentanti.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sulla versione Fedlex fissata come riferimento. Prima di farvi affidamento occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]