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Cosa deve sapere una PMI svizzera sui giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio secondo l’art. 23 OLDL?

Per chi inizia o lascia il servizio nel corso dell’anno civile, l’art. 23 OLDL prevede due metodi di calcolo del diritto ai giorni di riposo. La scelta tra i due metodi deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti. In caso di uscita, un’eventuale compensazione dei giorni di riposo goduti in più è ammessa solo nelle condizioni indicate dalla norma e non può comportare una diminuzione del salario.

L’art. 23 OLDL disciplina i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell’anno civile. In questi casi, il diritto ai giorni di riposo va calcolato in uno di due modi: oppure il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionatamente al periodo di servizio, oppure il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi parificati alle domeniche (art. 19 cpv. 1) che cadono nel periodo di servizio. Per una PMI, il punto operativo essenziale è identificare correttamente se vi è un inizio o una cessazione del servizio durante l’anno civile e applicare uno dei due metodi previsti dalla disposizione, senza combinarli in modo non previsto dal testo.[1]

La norma non lascia la scelta del metodo al solo datore di lavoro: la scelta di calcolare il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti. In pratica, una PMI dovrebbe quindi verificare e documentare quale metodo è stato concordato, con chi e per quali lavoratori o categorie di lavoratori, prima di applicarlo. Questo passaggio di verifica è importante anche per evitare contestazioni sul conteggio dei giorni di riposo quando il rapporto di servizio cambia nel corso dell’anno civile.[1]

Se il lavoratore lascia il servizio, i giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanza non ancora presi soltanto qualora il lavoratore lasci l’impresa spontaneamente o il rapporto di lavoro sia sciolto per colpa del lavoratore. Fuori da queste condizioni, il testo citato non autorizza tale compensazione. Inoltre, i giorni di riposo goduti in più non possono dar luogo a una diminuzione del salario. Per una PMI, la verifica prudente consiste quindi nel controllare separatamente il motivo dell’uscita, l’eventuale saldo vacanze non ancora preso e il fatto che non vi sia alcuna riduzione salariale collegata ai giorni di riposo goduti in più.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 29 agosto 2018 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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