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Cosa deve sapere una PMI svizzera sul cambiamento del sistema di rendiconto secondo il metodo effettivo ai sensi dell’art. 106 OIVA?

L’art. 106 OIVA disciplina gli aggiustamenti nel periodo di rendiconto successivo quando, nel metodo effettivo, si passa tra rendiconto secondo le controprestazioni ricevute e secondo le controprestazioni convenute. La regola centrale riguarda come trattare posizioni debitori e creditori esistenti al momento del passaggio e, se cambia anche il metodo di rendiconto secondo gli articoli 36 e 37 LIVA, rinvia ad altre disposizioni dell’ordinanza.

Se una PMI passa dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, l’art. 106 cpv. 1 OIVA impone due operazioni nel periodo di rendiconto successivo al passaggio. Da un lato, il contribuente deve conteggiare l’imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Dall’altro, può dedurre, nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, le imposte precedenti sulle posizioni creditori esistenti al momento del passaggio. Per una PMI, il punto pratico da verificare con attenzione è quindi l’esistenza di debitori e creditori alla data del cambiamento e il fatto che la deduzione dell’imposta precedente sia collegata all’attività imprenditoriale che dà diritto a tale deduzione.[1]

Se invece la PMI passa dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le prestazioni ricevute, l’art. 106 cpv. 2 OIVA prevede un meccanismo inverso, sempre nel periodo di rendiconto successivo al passaggio. Il contribuente deve dedurre dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Inoltre deve dedurre dall’imposta precedente pagata in tale periodo di rendiconto l’imposta precedente sulle posizioni creditori esistenti al momento del passaggio. In termini operativi, la verifica prudente consiste nel riconciliare le posizioni aperte esistenti al momento del passaggio con quanto viene incassato o pagato nel periodo successivo, così da applicare correttamente le deduzioni richieste dalla norma.[1]

L’art. 106 cpv. 3 OIVA aggiunge una regola di coordinamento: se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è modificato anche il metodo di rendiconto secondo gli articoli 36 e 37 LIVA, si applica l’articolo 79 capoverso 4 o 81 capoverso 6 della presente ordinanza. Per una PMI questo significa che non basta guardare solo al cambio tra controprestazioni ricevute e controprestazioni convenute; occorre anche controllare se nello stesso momento cambia pure il metodo di rendiconto richiamato dalla disposizione, perché in tal caso l’art. 106 rinvia espressamente ad altre regole dell’OIVA.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito per l’art. 106 OIVA. Prima di farvi affidamento, va verificato il testo vigente della disposizione e l’eventuale presenza di modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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