Cosa deve sapere una PMI svizzera sul coefficiente di utilizzazione secondo l’art. 105 OIVA?
Secondo l’art. 105 OIVA, in caso di trasferimento di beni patrimoniali l’alienante è presunto averli utilizzati esclusivamente per attività che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Se si vuole applicare un coefficiente diverso, la prova spetta all’acquirente.
Per una PMI, il punto centrale dell’art. 105 OIVA è una presunzione legale riferita ai beni patrimoniali trasferiti: l’alienante è presunto aver utilizzato tali beni esclusivamente per le attività che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. In pratica, se vi è un trasferimento di beni patrimoniali, il punto di partenza non è un uso misto o limitato, ma un utilizzo esclusivo per attività con diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Questa regola definisce quindi il coefficiente di utilizzazione da assumere come base, salvo prova contraria nei termini indicati dalla stessa disposizione.[1]
La stessa norma attribuisce in modo espresso l’onere della prova per discostarsi da tale presunzione: un diverso coefficiente di utilizzazione dev’essere comprovato dall’acquirente. Per una PMI acquirente, il passaggio operativo prudente è quindi verificare se intende far valere un coefficiente diverso da quello presunto e, in tal caso, controllare di poterlo documentare in modo sufficiente prima di farvi affidamento. Dalla sola disposizione fornita non risultano qui dettagli ulteriori su metodo di prova, documentazione specifica o ulteriori eccezioni; per questi aspetti non è sicuro andare oltre il testo citato senza controllare la disciplina completa applicabile.[1]
Prima di farvi affidamento occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]