Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle facilitazioni nel singolo caso ai sensi dell’art. 17 LPAmb?
L’art. 17 LPAmb prevede facilitazioni solo se, nel singolo caso, il risanamento secondo l’articolo 16 capoverso 2 fosse sproporzionato. Anche in presenza di facilitazioni, non devono essere superati i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici né il valore d’allarme per le immissioni foniche.
Per una PMI, il punto centrale è che le facilitazioni non sono una deroga generale, ma uno strumento limitato al singolo caso. La condizione espressa è che il risanamento secondo l’articolo 16 capoverso 2 sarebbe sproporzionato. Solo in questa situazione le autorità accordano facilitazioni. Dal testo disponibile non risultano ulteriori criteri operativi, soglie o procedure da presumere automaticamente: quindi conviene verificare in concreto se l’obbligo di risanamento applicabile derivi davvero dall’articolo 16 capoverso 2 e come l’autorità competente valuti la sproporzione nel caso specifico.[1]
La seconda regola è un limite materiale molto importante: anche quando sono accordate facilitazioni, non devono essere superati i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d’allarme per le immissioni foniche. In pratica, questo significa che una PMI non dovrebbe trattare le facilitazioni come un’esenzione piena dagli obblighi ambientali. Il controllo prudente da fare è quindi duplice: da un lato, chiarire se ricorre davvero una situazione di sproporzione nel risanamento; dall’altro, verificare che i livelli di immissione rilevanti restino entro i limiti indicati dall’art. 17.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre controllare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]