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Cosa deve sapere una PMI svizzera sui valori di pianificazione dell’art. 23 LPAmb?

L’art. 23 LPAmb dice che, per la pianificazione di nuove zone edificabili e per la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni. Per una PMI, il punto prudenziale è verificare se il progetto riguarda una nuova zona edificabile o un nuovo impianto fisso e quali valori applicabili siano stati concretamente fissati.

L’art. 23 LPAmb ha un compito preciso: prevede che, in due ambiti specifici, esistano valori limite di pianificazione più severi dei valori limite delle immissioni. Gli ambiti indicati nel testo sono: «la pianificazione di nuove zone edificabili» e «la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi». La norma quindi non formula direttamente un numero o una soglia nel testo citato, ma attribuisce al Consiglio federale il compito di stabilire questi valori limite di pianificazione, precisando che devono essere «inferiori ai valori limite delle immissioni». Per una PMI, questo segnala che nei progetti nuovi il controllo sul rumore può intervenire già in fase di pianificazione, con criteri più restrittivi rispetto ai soli valori limite delle immissioni.[1]

  • Verificare anzitutto se il caso riguarda davvero la «pianificazione di nuove zone edificabili».
  • Verificare se vi è «rumore prodotto da nuovi impianti fissi»; il testo citato collega i valori di pianificazione proprio a questa situazione.
  • Non assumere dal solo art. 23 quali siano i valori concreti: il testo dice che li «stabilisce» il Consiglio federale, ma non li riporta.
  • Tenere presente il rapporto gerarchico espresso dalla norma: i «valori limite di pianificazione» sono «inferiori ai valori limite delle immissioni».
  • Se si deve fare affidamento operativo sulla regola, controllare il testo vigente e le disposizioni attuative pertinenti prima di decidere su ubicazione, progettazione o misure antirumore.

[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive, nonché gli atti che fissano concretamente i valori richiamati dall’art. 23 LPAmb.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 03.09.2026 · fonti verificate il 03.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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