Per quanti anni indietro la cassa AVS può esigere contributi arretrati?
In linea generale, la cassa AVS può esigere contributi arretrati solo se il loro importo è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Per alcuni contributi collegati alla tassazione fiscale determinante, il termine scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui tale tassazione è passata in giudicato; se il diritto nasce da un atto punibile con prescrizione penale più lunga, vale quel termine più lungo.
La regola di base è che i contributi AVS non possono più essere né pretesi né pagati se il loro importo non è stato fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Questo significa che il punto decisivo non è soltanto l’esistenza del debito contributivo, ma il fatto che la cassa abbia emesso una decisione formale entro quel termine. Per capire se una richiesta di arretrati è ancora possibile, occorre quindi verificare per quale anno civile i contributi erano dovuti e se esiste una decisione formale adottata entro il termine previsto.[1]
La legge prevede però deroghe importanti. Per i contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine di prescrizione scade soltanto un anno dopo la fine dell’anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Inoltre, se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è determinante quel termine più lungo. Dopo che il credito per contributi è stato fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, il credito si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato; la legge disciplina anche casi di sospensione del termine durante la procedura d’inventario chiesta dagli eredi o la moratoria concordataria, nonché il caso in cui sia in corso una procedura di esecuzione o di fallimento.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]