Quando è possibile un rendiconto annuale dell’IVA secondo l’art. 35a LIVA?
Secondo l’art. 35a LIVA fornito, il rendiconto annuale è disciplinato soprattutto tramite condizioni di mantenimento e di cambio di periodicità: deve essere applicato almeno per un intero periodo fiscale; se si passa al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale, il ritorno al rendiconto annuale è possibile al più presto dopo tre periodi fiscali; la modifica della periodicità vale dall’inizio di un periodo fiscale. L’AFC può inoltre negare o revocare l’autorizzazione se gli obblighi di rendiconto e di pagamento non sono adempiuti o lo sono solo in parte.
Dal testo fornito dell’art. 35a LIVA non emerge una regola generale autonoma del tipo “si può scegliere liberamente in ogni momento”. La disposizione indica invece quando il rendiconto annuale deve essere mantenuto, quando si può ritornare ad esso dopo un cambio e quando l’AFC può negare o revocare l’autorizzazione.[1]
- Il rendiconto annuale deve essere applicato almeno per un intero periodo fiscale.
- Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo tre periodi fiscali.
- La modifica della periodicità è applicata all’inizio di un periodo fiscale.
L’AFC può negare o revocare l’autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale ai contribuenti che non adempiono gli obblighi di rendiconto e di pagamento o li adempiono soltanto in parte.[1]
Risposta basata sullo snapshot Fedlex fornito per l’art. 35a LIVA. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]