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Come funziona la procedura di notifica secondo l’art. 38 LIVA?

Secondo l’art. 38 LIVA, la procedura di notifica sostituisce il normale rendiconto e pagamento dell’imposta in determinati trasferimenti, se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi oppure se l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata. Vale nei casi elencati dal capoverso 1; altre ipotesi possono essere fissate dal Consiglio federale.

L’art. 38 LIVA prevede che il contribuente debba adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica quando ricorre almeno una delle due condizioni seguenti: l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi, oppure l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata.[1]

  • in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD;
  • in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.

[1]

Il capoverso 2 aggiunge che il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica. Per questo motivo, oltre ai casi espressamente elencati nell’art. 38 cpv. 1, possono esistere ulteriori ipotesi che richiedono la verifica della disciplina completa applicabile.[1]

Le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del rendiconto regolare.[1]

Se si applica la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente.[1]

Se nei casi di cui al capoverso 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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