Quali indicazioni obbligatorie deve contenere una fattura IVA svizzera?
Secondo l’art. 26 LIVA citato, la fattura deve identificare chiaramente fornitore, destinatario e genere della prestazione e contenere di regola gli elementi elencati dalla legge. Per gli scontrini di cassa emessi da casse automatizzate esiste un’eccezione limitata sulle indicazioni del destinatario.
La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione. Inoltre deve contenere di regola gli elementi elencati nell’art. 26 cpv. 2 LIVA.[1]
- il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nelle transazioni commerciali, l’indicazione che è iscritto nel registro dei contribuenti nonché il numero con cui è iscritto;
- il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali;
- la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura;
- il genere, l’oggetto e l’entità della prestazione;
- l’ammontare della controprestazione;
- l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile.
Su richiesta del destinatario della prestazione, il fornitore della prestazione gli rilascia una fattura che soddisfi i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.[1]
Per le fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa), non devono figurare indicazioni sul destinatario della prestazione, sempre che la controprestazione esposta sul giustificativo non superi un importo stabilito dal Consiglio federale.[1]
Risposta basata sullo snapshot Fedlex fornito per l’art. 26 LIVA. Prima di farvi affidamento occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]