Come riprendere l'esecuzione dopo aver ricevuto un attestato di carenza di beni?
Dopo il rilascio dell’attestato di carenza di beni per la parte rimasta scoperta, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto, ma solo entro sei mesi dal ricevimento dell’attestato. L’attestato vale inoltre come riconoscimento di debito ai sensi indicati dalla legge.
Quando, dopo il pignoramento, una parte del credito resta scoperta, il creditore partecipante riceve un attestato di carenza di beni; il debitore ne riceve una copia. L’ufficio d’esecuzione lo rilascia non appena è stabilito l’ammontare della perdita. Per riprendere l’esecuzione conta quindi anzitutto verificare di avere effettivamente ricevuto questo attestato e quale sia l’ammontare rimasto scoperto che vi è indicato, perché è su quella perdita che l’attestato produce i suoi effetti legali.[1]
La ripresa dell’esecuzione è agevolata da una regola precisa: entro sei mesi dal ricevimento dell’attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto. Occorre quindi controllare il momento del ricevimento dell’attestato e agire entro quel termine. Lo stesso attestato vale anche come riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 e conferisce i diritti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285. Inoltre, su un credito accertato mediante attestato di carenza di beni, il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi, né tali interessi possono essergli chiesti in rifusione da condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che li abbiano pagati.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]