Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’importo della garanzia secondo l’art. 115 OIVA in caso di credito fiscale sorto condizionatamente e di agevolazioni di pagamento?
Secondo l’art. 115 OIVA, l’importo della garanzia varia in funzione della situazione: 100 per cento per l’immagazzinamento di merci di gran consumo; al 10 per cento al massimo per gli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO) di cui all’articolo 42a LD; almeno 25 per cento negli altri casi. Per i transiti internazionali, la garanzia è determinata conformemente ai trattati internazionali.
L’art. 115 OIVA disciplina l’importo della garanzia quando vi sono crediti fiscali sorti condizionatamente oppure quando sono accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD. Per una PMI, il punto centrale è che la percentuale della garanzia non è unica: dipende dal tipo di situazione prevista dalla norma. Il testo distingue espressamente tre livelli: 100 per cento nel caso di immagazzinamento di merci di gran consumo; al 10 per cento al massimo per gli operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operator», AEO) di cui all’articolo 42a LD; almeno 25 per cento negli altri casi. Questa struttura va letta con prudenza, perché la corretta qualificazione del caso concreto determina direttamente l’importo della garanzia richiesto.[1]
- Se il caso riguarda l’immagazzinamento di merci di gran consumo, la garanzia ammonta al 100 per cento.
- Se il soggetto è un operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO) di cui all’articolo 42a LD, la garanzia è al 10 per cento al massimo.
- Negli altri casi, la garanzia è al 25 per cento almeno.
- Per i transiti internazionali, l’ammontare della garanzia non è fissato da queste percentuali, ma è determinato conformemente ai trattati internazionali.
Operativamente, una PMI dovrebbe quindi verificare prima di tutto in quale delle categorie dell’art. 115 OIVA rientra la propria situazione: se vi è un credito fiscale sorto condizionatamente o un’agevolazione di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD, se si tratta di immagazzinamento di merci di gran consumo, se dispone dello status di AEO ai sensi dell’articolo 42a LD, oppure se il caso rientra negli altri casi. Se l’operazione concerne transiti internazionali, occorre inoltre controllare i trattati internazionali applicabili, perché la norma rinvia espressamente a tali trattati per determinare l’ammontare della garanzia. Il testo citato non fornisce ulteriori dettagli di calcolo oltre a queste soglie e rinvii, quindi è prudente verificare il tenore completo della disposizione richiamata prima di fare affidamento sulla percentuale applicabile.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]