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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla garanzia del pagamento dell’imposta con la procedura accentrata di conteggio dell’UDSC secondo l’art. 114 OIVA?

Secondo l’art. 114 OIVA, se l’imposta è pagata mediante la procedura accentrata di conteggio (PCD), l’UDSC può esigere una garanzia forfetaria sulla base della propria valutazione dei rischi. La misura indicata dipende da iscrizione presso l’UDSC quale contribuente e rispetto delle condizioni della PCD: almeno il 20 per cento oppure il 100 per cento dell’imposta dovuta in un periodo di 60 giorni.

Per una PMI, il punto centrale è che la garanzia non risulta descritta come automatica in ogni caso: l’art. 114 OIVA prevede che, se l’imposta è pagata mediante la procedura accentrata di conteggio (PCD), l’UDSC può esigere una garanzia forfetaria «sulla base della sua valutazione dei rischi». Quindi la norma collega la richiesta di garanzia all’uso della PCD e alla valutazione del rischio effettuata dall’UDSC. La disposizione riportata qui disciplina la garanzia del pagamento dell’imposta in questo specifico contesto e non fornisce, nel testo citato, ulteriori criteri dettagliati sulla metodologia della valutazione dei rischi; per questo conviene leggere la disposizione nel suo tenore completo prima di farvi affidamento operativo.[1]

  • Se l’importatore è iscritto presso l’UDSC quale contribuente e le condizioni della PCD sono osservate, la garanzia forfetaria è calcolata ad «almeno il 20 per cento dell’imposta dovuta in un periodo di 60 giorni».
  • Se l’importatore non è iscritto presso l’UDSC quale contribuente oppure le condizioni della PCD non sono adempiute, la garanzia forfetaria è calcolata al «100 per cento dell’imposta dovuta in un periodo di 60 giorni».
  • In pratica, una verifica prudente per una PMI consiste nel controllare due elementi prima di fare affidamento sulla misura ridotta: l’iscrizione presso l’UDSC quale contribuente e il rispetto delle condizioni della PCD, perché il testo collega espressamente questi due fattori al livello della garanzia.

[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)Fedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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