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Cosa deve sapere una PMI svizzera sui supporti di dati senza valore di mercato secondo l’art. 111 OIVA?

L’art. 111 OIVA definisce quando un supporto di dati è considerato senza valore di mercato: conta il supporto con le prestazioni di servizi e i diritti connessi, non il solo supporto materiale. La qualifica dipende da condizioni precise sull’assenza di una controprestazione o di un diritto di licenza unico già stabiliti al momento dell’importazione, e l’articolo equipara anche alcuni altri beni. Prima di fare affidamento sulla regola, conviene verificare il testo completo vigente.

Per una PMI, il punto centrale è la definizione. È considerato “supporto di dati senza valore di mercato”, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che, nel genere e nella natura in cui è stato importato, soddisfa una delle condizioni indicate dalla norma: non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già stabilita al momento dell’importazione; oppure non può essere utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito al momento dell’importazione. La disposizione precisa anche che il supporto può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi.[1]

La verifica non si ferma al supporto fisico. Per stabilire se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato, è determinante il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all’origine dell’importazione. Per una PMI, questo suggerisce una verifica prudente dei documenti contrattuali e della struttura economica dell’operazione: occorre controllare se esista già al momento dell’importazione una controprestazione stabilita oppure un diritto di licenza unico e già stabilito, e considerare insieme contenuto, servizi incorporati e diritti collegati, senza limitarsi alla descrizione materiale del bene.[1]

  • L’articolo equipara ai supporti di dati senza valore di mercato, sempre che siano consegnati o lasciati al committente in virtù di un negozio giuridico indipendente: piani, disegni e illustrazioni, in particolare di architetti, ingegneri, grafici e designer.
  • Sono equiparati anche: atti giuridici di avvocati, perizie di esperti, traduzioni, risultati di ricerche ed esperimenti, nonché risultati di analisi, valutazioni e simili.
  • Rientrano inoltre tra i beni equiparati: diritti rappresentati da un titolo e diritti immateriali.

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Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive dell’art. 111 OIVA nel testo completo vigente.[1]

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