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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla modifica del sistema di rendiconto con metodo delle aliquote saldo o forfetarie secondo l’art. 107 OIVA?

Per una PMI che applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie, l’art. 107 OIVA disciplina cosa fare nel periodo di rendiconto successivo quando si passa tra rendiconto secondo le controprestazioni ricevute e secondo le controprestazioni convenute. La regola chiave riguarda il trattamento dei crediti o delle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio e, se cambia anche il metodo di rendiconto, rinvia ad altre disposizioni specifiche.

L’art. 107 OIVA si applica alla modifica del sistema di rendiconto quando il contribuente usa il metodo delle aliquote saldo o il metodo delle aliquote forfetarie. La norma distingue due direzioni di passaggio. Se si passa dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio occorre conteggiare i crediti esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate. Per una PMI, il punto operativo da verificare con attenzione è quindi quali crediti esistano esattamente al momento del passaggio e quali aliquote autorizzate siano applicabili in quel momento, perché la disposizione collega espressamente il conteggio a questi due elementi.[1]

Se invece il passaggio avviene dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto. In pratica, la verifica prudente riguarda l’individuazione delle posizioni debitori esistenti al momento del cambiamento e la loro corretta deduzione nel periodo successivo. Inoltre, l’art. 107 precisa che, se simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto è modificato anche il metodo di rendiconto, si applica l’articolo 79 capoverso 4 o 81 capoverso 6. Su questo punto è opportuno controllare anche tali rinvii nel testo vigente, senza presumere effetti ulteriori non espressi qui.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo attuale della disposizione e le eventuali modifiche successive, nonché i rinvii richiamati dall’art. 107 OIVA.[1]

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