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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle prestazioni di servizi informatici o di telecomunicazioni secondo l’art. 10 OIVA?

Per una PMI, l’art. 10 OIVA serve soprattutto a capire quali prestazioni rientrano tra i servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni e quali invece ne sono escluse. Il testo elenca esempi tipici digitali e di connettività, ma prevede anche esclusioni precise che vanno verificate prima di qualificare correttamente l’operazione.

L’art. 10 OIVA indica, in modo esemplificativo («segnatamente»), quali operazioni sono considerate prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni. Tra queste rientrano: prestazioni radiofoniche e televisive; il procurare diritti d’accesso a reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite e ad altre reti d’informazione; la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati; la messa a disposizione di siti Internet, di hosting e della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature; la messa a disposizione per via elettronica di software e aggiornamenti; la fornitura elettronica di immagini, testi, informazioni e banche dati; nonché la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi in denaro. Per una PMI, il primo controllo prudente è confrontare il servizio concreto con questo elenco legale, senza estenderlo oltre quanto il testo consente.[1]

Lo stesso articolo precisa anche alcune esclusioni importanti. Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni: la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo; le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo; e la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all’uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati. In pratica, una PMI dovrebbe verificare non solo se il servizio ha un contenuto digitale o di rete, ma anche se ricade in una di queste esclusioni. Se la qualificazione non è evidente, occorre controllare il testo completo della disposizione citata e la descrizione contrattuale effettiva della prestazione.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

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