Cosa deve sapere una PMI svizzera sul principio di causalità dell’Art. 2 LPAmb?
L’Art. 2 LPAmb enuncia un criterio di imputazione dei costi: le spese delle misure prese secondo la legge sono sostenute da chi ne è la causa. Per una PMI, il punto chiave è verificare se una misura concreta sia stata presa secondo la LPAmb e se l’impresa ne sia la causa.
L’Art. 2 LPAmb formula il principio di causalità in modo sintetico: «Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa.» Per una PMI, questo significa che la legge collega i costi non in generale all’attività d’impresa, ma alle «misure prese secondo la presente legge» e al soggetto che ne è la causa. In termini pratici, il primo controllo è quindi identificare la misura concreta e verificare che sia effettivamente adottata nell’ambito della LPAmb; il secondo controllo è chiarire se l’impresa possa essere considerata la causa di tali spese secondo quel quadro normativo.[1]
- Ambito della regola: riguarda le «spese delle misure prese secondo la presente legge».
- Criterio di imputazione: tali spese sono sostenute da «chi ne è la causa».
- Per una PMI, una verifica prudente consiste nel collegare ogni costo a una misura specifica presa secondo la LPAmb, invece di presumere automaticamente che ogni onere ambientale rientri nell’Art. 2.
- Occorre poi verificare, sui fatti, chi sia il soggetto causale rispetto alla misura considerata, perché il testo lega il costo alla causa e non descrive qui ulteriori dettagli applicativi.
Questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito per l’Art. 2 LPAmb. Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]