Cosa deve sapere una PMI svizzera sui valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici secondo l’art. 14 LPAmb?
Per una PMI, l’art. 14 LPAmb indica il criterio con cui sono fissati i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici: devono essere tali che immissioni inferiori a quei valori, secondo la scienza o l’esperienza, non mettano in pericolo persone, fauna, flora e biotopi, non molestino considerevolmente la popolazione, non danneggino le opere edili e non pregiudichino suolo, vegetazione e acque. Prima di farvi affidamento, va verificato il testo vigente completo.
Per una PMI, il punto centrale dell’art. 14 LPAmb è che i valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici non sono descritti qui come un semplice dato tecnico aziendale, ma come valori da stabilire in modo che, «secondo la scienza o l’esperienza», le immissioni inferiori a tali valori rispettino determinati obiettivi di protezione. Il testo lega quindi i valori limite a una soglia di tutela materiale: sotto tali valori, le immissioni non devono mettere in pericolo l’uomo, la fauna e la flora, comprese «le loro biocenosi e i loro biotopi». Per un’impresa, questo significa che la valutazione non riguarda solo effetti sull’essere umano, ma anche sugli elementi naturali espressamente menzionati dalla norma.[1]
- L’art. 14 richiede che immissioni inferiori ai valori limite «non molestino considerevolmente la popolazione». Per una PMI, questo segnala che la soglia normativa considera anche l’impatto percepito dalla popolazione, non solo il danno fisico o sanitario.
- Il testo richiede inoltre che tali immissioni «non danneggino le opere edili». Quindi la protezione considerata dalla norma comprende anche beni costruiti.
- Infine, i valori limite devono essere fissati in modo che le immissioni inferiori a essi «non pregiudichino la fertilità del suolo, la vegetazione e le acque». Per una PMI, la verifica prudente dovrebbe quindi includere anche questi recettori ambientali espressamente citati nel testo.
Sul piano pratico e con prudenza, da questo articolo si può ricavare il criterio generale di protezione, ma non i singoli valori numerici né una procedura applicativa dettagliata. Una PMI dovrebbe quindi usare l’art. 14 come base per capire lo scopo dei valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici e verificare poi, nel testo vigente completo e nelle disposizioni applicabili, quali valori e quali regole operative siano effettivamente pertinenti al proprio caso. Questa risposta resta limitata a quanto emerge dal testo citato dell’art. 14 e non consente di dedurre oltre ciò che la disposizione afferma espressamente.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]