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Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’informazione e consulenza ambientali secondo l’art. 10e LPAmb?

Per una PMI, l’art. 10e LPAmb indica soprattutto che le autorità devono informare il pubblico in modo oggettivo sulla protezione dell’ambiente e sul carico inquinante, possono pubblicare determinati risultati dopo aver sentito gli interessati e devono rispettare interessi di segreto preponderanti; inoltre i servizi ambientali prestano consulenza anche ai privati e, se possibile, rendono disponibili le informazioni ambientali come dati digitali aperti.

Per una PMI, il punto centrale è che le autorità hanno un compito attivo di informazione ambientale verso il pubblico. L’informazione deve essere oggettiva e riguarda sia la protezione dell’ambiente sia lo stato del carico inquinante. Il testo cita in particolare la pubblicazione delle rilevazioni sul carico inquinante e dell’esito delle misure prese in virtù della legge. Questo significa che un’impresa può trovarsi in un contesto in cui dati e risultati ambientali vengono resi pubblici non come eccezione, ma come parte del sistema previsto dalla norma. In pratica, una PMI dovrebbe verificare quali informazioni ambientali che la riguardano possano rientrare in queste categorie e come siano presentate dall’autorità competente.[1]

L’art. 10e prevede anche una facoltà di pubblicazione ulteriore, ma con condizioni precise. Dopo aver sentito gli interessati, le autorità possono pubblicare, per quanto siano d’interesse generale, i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie, i risultati del controllo di impianti e le informazioni secondo l’articolo 46. Per una PMI, conta soprattutto il fatto che la pubblicazione non è descritta come automatica in ogni caso: il testo richiede l’audizione degli interessati e richiama l’interesse generale. Un controllo prudente consiste quindi nel verificare se l’impresa rientri tra gli interessati, quali risultati siano in gioco e se l’autorità abbia seguito queste condizioni prima della pubblicazione.[1]

La norma tutela però anche la riservatezza. Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigono l’osservanza del segreto; inoltre il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto. Per una PMI questo è un elemento essenziale: la regola sull’informazione pubblica non elimina automaticamente la protezione di informazioni sensibili. Se un’impresa ritiene che determinati dati tocchino segreti di fabbricazione o d’affari, oppure altri interessi preponderanti pubblici o privati che richiedono il segreto, dovrebbe farlo valere e chiedere una verifica puntuale del perimetro della pubblicazione alla luce del testo legale.[1]

Oltre all’informazione, la disposizione attribuisce ai servizi della protezione dell’ambiente un compito di consulenza verso autorità e privati. Essi informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante. Per una PMI, questo suggerisce che i servizi ambientali non hanno solo una funzione di controllo o pubblicazione, ma anche di orientamento pratico. Inoltre, se possibile, le informazioni ambientali sono messe a disposizione come dati digitali aperti. In via prudente, un’impresa può quindi controllare se esistano dati aperti pertinenti e se siano disponibili canali di consulenza presso il servizio ambientale competente.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]

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