Cosa deve sapere una PMI svizzera sullo scopo dell’art. 1 LPAmb?
Per una PMI, l’art. 1 LPAmb indica il fine generale della legge: proteggere uomo, fauna, flora, biocenosi e biotopi dagli effetti dannosi e molesti, conservando durevolmente le basi naturali della vita. Inoltre impone un criterio di prevenzione: gli effetti che potrebbero diventare dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
Per una PMI, questo articolo va letto come la definizione dell’obiettivo generale della LPAmb. Il testo dice che la legge mira a proteggere l’uomo, la fauna e la flora, nonché le loro biocenosi e i loro biotopi, dagli effetti dannosi e molesti. Aggiunge anche un obiettivo di conservazione durevole delle basi naturali della vita, con richiamo espresso in particolare alla diversità biologica e alla fertilità del suolo. In pratica, quando un’attività aziendale può produrre effetti sull’ambiente, questo articolo segnala che la valutazione non riguarda solo un danno già avvenuto, ma anche la tutela più ampia degli elementi naturali indicati dalla norma.[1]
Lo stesso articolo contiene anche un principio di prevenzione. La formulazione è che, a scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. Per una PMI, il punto prudenziale è quindi verificare se processi, impianti, emissioni o altre attività possano generare effetti che non sono ancora dannosi, ma potrebbero diventarlo. Il testo fornito non dettaglia strumenti, soglie o procedure applicative: consente però di capire che la logica della legge non è solo reattiva, bensì preventiva e tempestiva. Prima di fare affidamento operativo su questa disposizione, conviene quindi controllare anche le norme applicative e il testo vigente completo collegato a questo scopo generale.[1]
- Verificare se l’attività della PMI può avere effetti dannosi o molesti su uomo, fauna, flora, biocenosi o biotopi.
- Considerare anche l’obiettivo di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.
- Controllare in via preventiva se vi siano effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti e se possano essere limitati tempestivamente.
- Usare l’art. 1 come norma di scopo generale e verificare poi le disposizioni operative pertinenti prima di basarsi su di esso in concreto.
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]