Quali sono gli organi di esecuzione della legge ticinese sugli assegni di famiglia ?
La legge ticinese sugli assegni di famiglia indica come organi d’esecuzione la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, le Casse professionali e interprofessionali amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG e le Casse professionali e interprofessionali non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.
La legge prevede tre categorie di organi d’esecuzione. La prima è la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. La seconda comprende le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG. La terza comprende le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.[1]
- Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.
- Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG.
- Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, ma in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.
Per individuare l’organo d’esecuzione rilevante, occorre verificare in quale delle categorie previste dalla legge rientra la cassa interessata: se si tratta della Cassa cantonale, se la cassa professionale o interprofessionale è amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, oppure se non lo è ma dispone del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008. La legge collega la qualità di organo d’esecuzione a queste caratteristiche.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato nella Raccolta delle leggi del Cantone Ticino. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]