Entro quando informare una persona i cui dati sono stati ottenuti da terzi?
Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, le informazioni richieste devono essere fornite entro un mese dalla ricezione dei dati. Se però i dati vengono comunicati prima della scadenza di tale termine, l’informazione deve essere data al più tardi al momento della comunicazione dei dati.
Quando i dati personali sono ottenuti da terzi, l’obbligo di informare esiste comunque: il titolare del trattamento deve informare in modo adeguato la persona interessata anche se i dati non sono raccolti presso di lei. In questo caso, il termine specifico è fissato entro un mese dalla ricezione dei dati. La regola cambia se i dati vengono comunicati prima della scadenza di quel termine: allora le informazioni devono essere fornite al più tardi al momento della comunicazione dei dati.[1]
- Le informazioni da fornire comprendono almeno: l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, lo scopo del trattamento e, se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali.
- Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, occorre inoltre informarla sulle categorie di dati personali trattati.
- Se i dati personali sono comunicati all’estero, occorre informare sullo Stato o sull’organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all’articolo 16 capoverso 2, oppure sull’applicazione di un’eccezione secondo l’articolo 17.
- Conviene quindi verificare non solo quando i dati sono stati ricevuti e se saranno comunicati prima, ma anche se vi siano comunicazioni all’estero e quali elementi informativi minimi debbano essere inclusi.
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]