Quando non è necessario informare le persone sulla raccolta dei loro dati?
L’obbligo di informare non sussiste quando la persona interessata ha già le informazioni pertinenti, quando il trattamento è previsto dalla legge, quando il titolare privato è tenuto per legge al segreto, oppure quando sono adempiute le condizioni dell’articolo 27. Se i dati non sono raccolti presso la persona interessata, l’obbligo non sussiste inoltre se informare non è possibile o richiede un onere sproporzionato. Il titolare può anche limitare, differire o rinunciare all’informazione in casi specifici previsti dalla legge.
La Legge federale del 25 settembre sulla protezione dei dati (LPD) prevede che l’obbligo di informare secondo l’articolo 19 non sussiste in quattro situazioni: quando la persona interessata dispone già delle pertinenti informazioni; quando il trattamento dei dati personali è previsto dalla legge; quando il titolare del trattamento è un privato tenuto per legge a serbare il segreto; oppure quando sono adempiute le condizioni dell’articolo 27. Occorre quindi verificare, per il trattamento concreto, se una di queste situazioni ricorre effettivamente e se le informazioni già disponibili alla persona interessata sono pertinenti rispetto ai dati trattati e al trattamento svolto.[1]
Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, la LPD aggiunge due casi ulteriori nei quali l’obbligo di informare non sussiste: quando l’informazione non è possibile oppure quando richiede un onere sproporzionato. La stessa legge prevede inoltre che il titolare del trattamento può limitare o differire l’informazione oppure rinunciarvi quando lo esigono interessi preponderanti di un terzo, quando l’informazione pregiudica lo scopo del trattamento, oppure in casi specifici che riguardano un privato o un organo federale. Per un privato, ciò vale se lo esigono i suoi interessi preponderanti e non comunica i dati personali a terzi; le imprese appartenenti al medesimo gruppo non sono considerate terzi in questo contesto. Per un organo federale, ciò vale se lo esige un interesse pubblico preponderante, in particolare la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera, oppure se l’informazione rischia di compromettere un’indagine, un’istruzione o un procedimento amministrativo o giudiziario.[1]
Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni modifica successiva.[1]