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Entro quale termine bisogna rispondere a una richiesta di accesso ai dati?

Le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Se non possono essere fornite entro 30 giorni, il titolare del trattamento informa la persona interessata e le comunica il termine entro il quale le informazioni saranno fornite. Se rifiuta, limita o differisce l’informazione, deve comunicarlo entro il medesimo termine.

L’Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) stabilisce che le informazioni sono fornite entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Il termine decorre dalla ricezione della domanda di accesso. La regola riguarda la fornitura delle informazioni richieste alla persona interessata da parte del titolare del trattamento.[1]

Se le informazioni non possono essere fornite entro 30 giorni, il titolare del trattamento informa la persona interessata e le comunica il termine entro il quale le informazioni saranno fornite. Se il titolare del trattamento rifiuta, limita o differisce l’informazione, deve comunicarlo entro il suddetto termine. Occorre quindi verificare la data di ricezione della domanda e, se le informazioni non vengono trasmesse entro 30 giorni, controllare se è stata inviata entro quel termine una comunicazione sul nuovo termine oppure una comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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