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In Svizzera serve sempre il consenso della persona per trattare i suoi dati?

No. Secondo l’art. 31 LPD, una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona interessata, da un interesse preponderante privato o pubblico oppure dalla legge. Il consenso quindi non è l’unica base di giustificazione prevista.

In Svizzera il consenso non è sempre necessario come unica base di giustificazione. L’art. 31 LPD prevede che una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona interessata, da un interesse preponderante privato o pubblico oppure dalla legge. Questo significa che, quando il trattamento incide sulla personalità, occorre verificare se esiste una di queste giustificazioni; il consenso è solo una delle possibilità, non una condizione sempre indispensabile in ogni caso.[1]

La stessa disposizione indica anche situazioni in cui può sussistere in particolare un interesse preponderante del titolare del trattamento. Tra queste rientrano il trattamento di dati dell’altra parte contraente in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto; taluni trattamenti in un rapporto di concorrenza economica, purché i dati non siano comunicati a terzi, fermo restando che le imprese del medesimo gruppo non sono considerate terzi ai sensi di questa norma; la valutazione della solvibilità, ma solo alle condizioni elencate dalla legge; trattamenti professionali esclusivamente in vista della pubblicazione nella parte redazionale di un mezzo di comunicazione di massa con carattere periodico oppure come strumento di lavoro personale se non vi è pubblicazione; trattamenti per scopi impersonali, in particolare ricerca, pianificazione o statistica, con le cautele previste; e la raccolta di dati personali di una personalità pubblica riferiti alla sua attività pubblica.[1]

Prima di fare affidamento su un interesse preponderante, va controllato con attenzione se ricorrono tutte le condizioni precise della lettera applicabile. Per esempio, nella valutazione della solvibilità la legge richiede cumulativamente che i dati non siano degni di particolare protezione e che non sia effettuata una profilazione a rischio elevato, che i dati siano comunicati soltanto a terzi che ne necessitano per la conclusione o l’esecuzione di un contratto con la persona interessata, che i dati non risalgano a oltre dieci anni e che la persona interessata sia maggiorenne. Anche per ricerca, pianificazione o statistica la norma richiede anonimizzazione appena lo scopo lo permette oppure misure adeguate, limiti specifici alla comunicazione a terzi di dati personali degni di particolare protezione e pubblicazione dei risultati solo in forma non identificativa.[1]

Questa risposta riassume il testo legale citato come pubblicato su Fedlex. Prima di agire, occorre verificare la disposizione attualmente in vigore e ogni successiva modifica.[1]

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