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Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle disposizioni penali dell’Art. 5 RS 946.206?

Per una PMI, l’Art. 5 indica soprattutto quali violazioni dell’ordinanza possono essere sanzionate, quale base sanzionatoria si applica, chi persegue e giudica le infrazioni e che il SECO può ordinare sequestri o confische. Prima di fare affidamento operativo sul testo, va verificato anche il contenuto degli articoli richiamati e l’eventuale versione vigente successiva.

L’Art. 5 non descrive nel dettaglio i comportamenti vietati, ma stabilisce il quadro penale collegato ad altre disposizioni dell’ordinanza. In particolare, chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb. Inoltre, chiunque viola l’articolo 2a della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb. Per una PMI, il punto pratico è che il rischio sanzionatorio dipende anzitutto dal fatto che un’operazione, un rapporto commerciale o un adempimento ricada effettivamente in uno degli articoli richiamati. Un controllo prudente consiste quindi nel verificare, prima di agire, se l’attività tocca gli articoli 1, 1a, 2, 2a o 3 dell’ordinanza e quali conseguenze rinviate alla LEmb ne derivano.[1]

L’Art. 5 precisa anche l’autorità competente: le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal SECO; esso può ordinare sequestri o confische. Per una PMI questo significa che, oltre alla sanzione prevista tramite il rinvio alla LEmb, possono entrare in gioco misure come sequestro o confisca. Lo stesso articolo aggiunge che sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 LEmb. Poiché il testo fornito non riporta il contenuto di tali disposizioni della LEmb, non è prudente riassumerle oltre questo rinvio. Il passo di verifica più sicuro è quindi controllare il testo completo degli articoli LEmb richiamati e confermare che la versione consultata dell’ordinanza sia ancora quella applicabile al momento dell’operazione.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'IraqFedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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