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Cosa deve sapere una PMI svizzera sul blocco degli averi e delle risorse economiche previsto dall’Art. 2 dell’ordinanza relativa all’Iraq?

Per una PMI svizzera, il punto centrale è che sono bloccati determinati averi e risorse economiche collegati al precedente Governo iracheno, a certi alti pubblici ufficiali e a soggetti da loro controllati o istruiti. I soggetti interessati sono elencati nell’allegato e, in casi eccezionali, il SECO può autorizzare alcune operazioni.

L’Art. 2 prevede il blocco di averi e risorse economiche in tre gruppi principali. Primo: beni di proprietà o sotto il controllo del precedente Governo iracheno, oppure sotto il controllo di imprese o enti controllati dal precedente Governo iracheno. Secondo: beni di proprietà o sotto il controllo di alti pubblici ufficiali del precedente Governo iracheno e dei loro famigliari diretti. Terzo: beni di proprietà o sotto il controllo di imprese o enti controllati da tali persone, oppure gestiti da persone che agiscono in nome o secondo le istruzioni delle medesime. Per una PMI, questo significa verificare non solo il titolare formale, ma anche controllo, istruzioni ricevute e collegamenti con i soggetti descritti dalla norma.[1]

La disposizione contiene anche un limite importante al blocco nella lettera a. Il blocco non riguarda gli averi e le risorse economiche delle rappresentanze irachene in Svizzera. Inoltre, non riguarda gli averi e le risorse economiche investiti in Svizzera da imprese o enti pubblici iracheni dopo il 22 maggio 2003 o che sono stati versati in loro favore o trasferiti loro dopo tale data. Una PMI non dovrebbe quindi presumere automaticamente che ogni rapporto con un ente pubblico iracheno rientri nel blocco: occorre controllare con precisione se ricorre una delle esclusioni espresse previste dal testo.[1]

  • Le persone fisiche, imprese o enti interessati dalle misure del capoverso 1 sono elencati nell’allegato.
  • Un controllo prudente per una PMI è quindi confrontare controparte, titolare effettivo, soggetti che esercitano controllo e persone che impartiscono istruzioni con l’allegato richiamato dall’Art. 2.
  • Se emerge un possibile collegamento, è opportuno sospendere l’operatività interna fino a chiarire se il soggetto rientra effettivamente nell’ambito del blocco descritto dalla norma.

[1]

L’Art. 2 prevede anche una possibilità eccezionale di autorizzazione. D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore. Per una PMI, questo non equivale a un’esenzione automatica: se un’operazione sembra toccare beni bloccati, va verificato se esista una base autorizzativa espressa invece di procedere sulla sola base commerciale.[1]

Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fissato fornito qui. Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione, l’allegato richiamato e le eventuali modifiche successive.[1]

Revisionata e corredata da fonti

Revisionata da Numezis Compliance Review · revisionata il 02.09.2026 · fonti verificate il 02.09.2026

Solo informazioni generali. Non sostituiscono una consulenza legale, fiscale o fiduciaria per il caso specifico.

Fonti ufficiali

  1. 1. Ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'IraqFedlex · IT · Testo ufficiale vincolante

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