Cosa deve sapere una PMI svizzera sul recepimento automatico delle liste sanzionatorie nell’ordinanza sull’Iraq (art. 5a RS 946.206)?
Per questa ordinanza, le liste di persone fisiche, imprese o enti emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal suo comitato competente sono recepite automaticamente. Il testo citato precisa anche che la pubblicazione delle singole voci secondo l’Allegato non è prevista né nella RU né nella RS, quindi una PMI dovrebbe verificare con cautela la lista applicabile nell’Allegato e gli aggiornamenti ONU pertinenti.
L’art. 5a disciplina un punto operativo essenziale: le liste delle persone fisiche, imprese o enti soggetti alle sanzioni, quando sono emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono «recepite automaticamente». Per una PMI, questo significa che il perimetro soggettivo rilevante non dipende da una nuova ripresa formale di ogni singola voce nel testo dell’ordinanza, ma dal meccanismo di recepimento automatico previsto dalla disposizione stessa. La regola riguarda espressamente persone fisiche, imprese o enti e si collega all’«allegato».[1]
Lo stesso art. 5a aggiunge un elemento pratico importante: «La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).» In termini prudenti, una PMI non dovrebbe quindi limitarsi a controllare se una singola voce compare nella RU o nella RS. Un passaggio di verifica ragionevole, sulla base del testo citato, è controllare l’Allegato richiamato dalla disposizione e verificare se vi siano liste emanate o aggiornate dagli organi ONU indicati. Il testo fornito non descrive eccezioni, procedure interne o altri effetti operativi; oltre a quanto riportato, occorre evitare di presumere dettagli non espressi nella disposizione citata.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]