Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla presentazione dell’istanza e sulle disposizioni applicabili davanti al Tribunale arbitrale secondo l’Art. 7 RS 831.143.15?
In base all’Art. 7, chi adisce il Tribunale arbitrale deve presentare la domanda al segretariato. Inoltre, la procedura davanti al Tribunale arbitrale è retta dalle pertinenti disposizioni della PA. Per una PMI, il punto pratico è verificare il canale corretto di deposito e quali regole procedurali della PA siano pertinenti al caso concreto.
L’Art. 7 disciplina due aspetti essenziali. Primo: chi adisce il Tribunale arbitrale deve presentare la sua domanda al segretariato. Il testo citato non indica in questo articolo altri destinatari, modalità alternative o formalità ulteriori; quindi, in una lettura prudente, una PMI dovrebbe partire dal presupposto che l’istanza vada indirizzata al segretariato del Tribunale arbitrale. Secondo: la procedura dinnanzi al Tribunale arbitrale è retta dalle pertinenti disposizioni della PA. Questo significa che l’articolo non contiene da solo tutte le regole procedurali, ma rinvia alle disposizioni della PA che risultano pertinenti nel singolo procedimento.[1]
Per una PMI, la conseguenza pratica è soprattutto organizzativa e di verifica. Prima del deposito, conviene controllare che il documento presentato sia effettivamente una domanda destinata al segretariato e che il seguito procedurale venga valutato alla luce delle pertinenti disposizioni della PA richiamate dall’Art. 7. Poiché il testo fornito non precisa qui quali disposizioni della PA siano pertinenti né dettaglia requisiti ulteriori, non è prudente dedurre da questo solo articolo termini, forme specifiche, allegati obbligatori o effetti processuali non espressamente menzionati. Il controllo operativo minimo, quindi, è verificare il punto di presentazione dell’istanza e identificare le disposizioni della PA applicabili al caso concreto prima di fare affidamento sulla procedura.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]