Cosa deve sapere una PMI svizzera su obbligo del segreto e comunicazione dei dati ai sensi dell’Art. 6 RS 831.143.15?
L’Art. 6 non disciplina in dettaglio contenuti o procedure proprie: rinvia invece, per l’obbligo del segreto, all’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e, per la comunicazione dei dati, all’articolo 50a LAVS. Per una PMI il punto prudenziale è verificare quei rinvii prima di fare affidamento sulla norma.
Per una PMI, il dato centrale dell’Art. 6 è che questa disposizione non contiene una disciplina autonoma dettagliata. Il testo stabilisce soltanto che l’obbligo del segreto è retto dall’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. In pratica, se la domanda riguarda riservatezza, accesso interno, trasmissione di informazioni o limiti alla divulgazione, l’Art. 6 va letto come norma di rinvio: la regola materiale da controllare è quella richiamata, non un elenco di condizioni presente nello stesso articolo del regolamento. Questo significa anche che non è prudente dedurre da questo solo articolo chi possa ricevere dati, in quali casi o con quali formalità, senza consultare la disposizione richiamata.[1]
Lo stesso vale per la comunicazione dei dati. L’Art. 6 dice che essa è retta dall’articolo 50a LAVS. Sulla sola base del testo fornito, si può quindi affermare con sicurezza soltanto che il regolamento rimanda a quella base per la disciplina applicabile. Non si possono invece ricavare qui, senza verificare il rinvio, eventuali presupposti, destinatari ammessi, limiti, eccezioni o modalità operative. Per una PMI, il passo di verifica prudenziale è quindi doppio: controllare il contenuto attuale dell’articolo 33 citato per il segreto e dell’articolo 50a LAVS per la comunicazione dei dati, e accertare che il caso concreto rientri davvero nell’ambito del regolamento del Tribunale arbitrale della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.[1]
- L’obbligo del segreto è retto dall’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.
- La comunicazione dei dati è retta dall’articolo 50a LAVS.
- Dal solo Art. 6 non emergono ulteriori dettagli operativi: occorre verificare direttamente le disposizioni richiamate prima di basarsi sulla norma.
Prima di farvi affidamento, va verificato il testo vigente della disposizione richiamata e di eventuali modifiche successive.[1]