Qual è il termine per presentare il rendiconto IVA in Svizzera?
Secondo l’art. 71 LIVA citato, il contribuente deve presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto sul credito fiscale, nella forma prescritta, entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto. Se l’assoggettamento prende fine, il termine decorre da tale momento.
La regola indicata nel testo fornito è che il contribuente deve presentare spontaneamente all’AFC il rendiconto sul credito fiscale, nella forma prescritta, entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto. In altre parole, il termine non è descritto come una richiesta da attendere dall’autorità: il rendiconto va trasmesso di propria iniziativa e rispettando la forma prevista. La base citata parla del termine in modo generale e lo collega alla fine del periodo di rendiconto, senza aggiungere nel passaggio fornito ulteriori dettagli sul calcolo pratico del periodo stesso.[1]
Il medesimo articolo prevede anche una situazione specifica: se l’assoggettamento prende fine, il termine decorre a partire da tale momento. Questo significa che, in caso di cessazione dell’assoggettamento, il punto di partenza del termine non è più la fine del normale periodo di rendiconto, ma il momento in cui l’assoggettamento termina. Poiché l’estratto fornito non contiene altre eccezioni o precisazioni operative, una verifica prudente consiste nel controllare la forma prescritta e il testo vigente della disposizione prima di fare affidamento sul termine in un caso concreto.[1]
Nota finale: questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fissato fornito in evidenza. Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]