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Cosa deve sapere una PMI svizzera sui lavoratori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDL secondo l’OLDL, art. 3?

Secondo l’art. 3 OLDL, rientrano tra i lavoratori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDL le persone tenute a un servizio esclusivamente personale, cioè che non possono far eseguire il lavoro né interamente né parzialmente da terzi. Sono inclusi anche apprendisti, praticanti, volontari, altre persone in formazione e chi lavora a titolo gratuito. Per persone occupate su incarico di terzi, la disciplina dell’applicabilità della LDL è rimessa all’UFT.

Per una PMI, il punto centrale è capire quando una persona è considerata tenuta a prestare un servizio esclusivamente personale. L’art. 3 cpv. 1 OLDL indica che ciò vale quando, in base al rapporto di servizio, il lavoratore non può far eseguire il proprio lavoro né interamente né parzialmente da terzi. In pratica, la verifica prudente riguarda il contenuto del rapporto di servizio: se la prestazione deve essere resa personalmente e non può essere sostituita, anche solo in parte, la persona rientra nella nozione richiamata dall’articolo 2 capoverso 1 LDL. Per un controllo interno, conviene quindi esaminare con attenzione mansione, vincolo personale di esecuzione e possibilità o meno di delega a terzi previste dal rapporto di servizio.[1]

L’art. 3 cpv. 2 OLDL amplia inoltre il perimetro delle persone considerate lavoratori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 LDL. Sono espressamente inclusi gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell’impresa a scopo di formazione; sono incluse anche le persone che lavorano nell’impresa a titolo gratuito. Per una PMI, questo significa che la qualifica non dipende solo dall’esistenza di una normale retribuzione o di un rapporto standard, ma può estendersi anche a figure formative o non retribuite. Un passaggio prudente è quindi verificare se nell’impresa operano persone in formazione o a titolo gratuito e trattarle, ai fini della verifica normativa, secondo questa inclusione espressa.[1]

Per i lavoratori occupati in un’impresa su incarico di terzi, l’art. 3 cpv. 3 OLDL non fornisce una regola materiale diretta nel testo citato, ma stabilisce che l’applicabilità della LDL è disciplinata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Per una PMI, questo è un punto da non semplificare: quando il personale opera su incarico di terzi, occorre controllare la disciplina UFT applicabile invece di presumere automaticamente l’inclusione o l’esclusione. La verifica prudente consiste quindi nell’identificare questi casi e nel controllare la regolazione specifica richiamata dall’articolo.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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