Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle vacanze in caso d’assenza secondo l’OLDL, art. 29?
Secondo l’art. 29 OLDL, il diritto alle vacanze può essere ridotto proporzionatamente se, in un anno civile, l’assenza supera determinate soglie: più di 90 giorni per malattia, infortunio o determinati servizi, oppure 30 giorni per congedo non pagato. Se l’assenza di cui al capoverso 1 lettera a copre un anno civile, il diritto alle vacanze in tale anno può essere interamente cancellato.
L’art. 29 OLDL disciplina la riduzione del diritto alle vacanze in caso d’assenza dal servizio. La regola base è che la riduzione avviene proporzionatamente alla durata delle assenze, ma solo se il lavoratore, in un anno civile, supera le soglie indicate dalla norma. Le soglie citate sono: più di 90 giorni per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile; e 30 giorni per congedo non pagato. Per le assenze della lettera a, nel calcolo della riduzione non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza. Questo significa che, secondo il testo citato, occorre distinguere con attenzione il motivo dell’assenza e verificare il totale delle assenze nell’anno civile interessato prima di ridurre le vacanze.[1]
Per una PMI, il punto operativo prudente è verificare separatamente: il tipo di assenza, la sua durata complessiva nell’anno civile e la soglia applicabile prevista dall’art. 29. Il testo distingue infatti tra assenze per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, da un lato, e congedo non pagato, dall’altro. Inoltre, se la durata dell’assenza di cui al capoverso 1 lettera a è di un anno civile, il diritto alle vacanze in tale anno può essere interamente cancellato. Prima di fare affidamento pratico sulla regola, è quindi opportuno controllare il testo completo della disposizione applicabile alla situazione concreta e confermare che il caso rientri davvero nell’ambito dell’OLDL e nelle categorie di assenza elencate dall’articolo.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]