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Cosa deve sapere una PMI svizzera sul diritto alle vacanze secondo l’OLDL, art. 27 RS 822.211?

Secondo l’art. 27 OLDL, i lavoratori hanno diritto ad almeno 4 settimane di vacanze pagate ogni anno civile. Il minimo aumenta a 5 settimane fino alla fine dell’anno civile del 20° compleanno, a 5 settimane dall’inizio dell’anno civile del 50° compleanno e a 6 settimane dall’inizio dell’anno civile del 60° compleanno. Per applicarlo correttamente, una PMI deve verificare se il personale rientra nell’ambito dell’OLDL e controllare il momento esatto, nell’anno civile, in cui scatta l’aumento.

La regola di base dell’art. 27 OLDL è semplice: il diritto alle vacanze è di almeno 4 settimane di vacanze pagate ogni anno civile. La stessa disposizione prevede poi aumenti automatici legati all’età. Il testo parla espressamente di “ogni anno civile”, quindi per una PMI è prudente leggere il diritto su base annuale e non solo in funzione di periodi interni aziendali diversi. Sul piano operativo, il primo controllo utile è verificare che il rapporto di lavoro considerato sia effettivamente soggetto all’OLDL, perché il testo fornito qui riporta solo la regola sulle vacanze e non l’intero campo di applicazione dell’ordinanza.[1]

  • Almeno 4 settimane di vacanze pagate ogni anno civile.
  • 5 settimane fino alla fine dell’anno civile del 20° compleanno.
  • 5 settimane a contare dall’inizio dell’anno civile del 50° compleanno.
  • 6 settimane a contare dall’inizio dell’anno civile del 60° compleanno.

[1]

Per una PMI, il punto delicato è il momento da cui si applica il livello corretto. Il testo distingue tra “fino alla fine dell’anno civile del 20° compleanno” e “a contare dall’inizio dell’anno civile” del 50° e del 60° compleanno. Questo significa che l’età rileva secondo la formulazione precisa dell’articolo e va verificata con attenzione rispetto all’anno civile interessato. In pratica, prima di fissare il saldo vacanze o il regolamento interno, conviene controllare la data di nascita del lavoratore e allineare il conteggio alla soglia prevista dalla norma, senza anticipare o posticipare l’aumento rispetto alla formulazione legale.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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