Cosa deve sapere una PMI svizzera su servizio dell’esercizio e servizio amministrativo secondo l’OLDL, art. 2?
L’art. 2 OLDL impone di distinguere l’impresa tra servizio dell’esercizio e servizio amministrativo. Per una PMI dei trasporti pubblici, il punto chiave è classificare correttamente attività e personale secondo l’elenco legale del servizio dell’esercizio; ciò che resta nella direzione e nei servizi amministrativi e tecnici rientra nel servizio amministrativo.
La regola di base è organizzativa: «Un’impresa è suddivisa in servizio dell’esercizio e in servizio amministrativo». Per una PMI, questo significa che le attività non vanno trattate come un unico insieme, ma devono essere attribuite a una delle due categorie previste dall’art. 2. Il servizio dell’esercizio è definito in modo positivo tramite un elenco di funzioni operative; il servizio amministrativo copre invece la direzione dell’impresa e i corrispondenti servizi amministrativi e tecnici. Un primo controllo prudente consiste quindi nel mappare ogni funzione aziendale e verificare se rientra espressamente nell’elenco del capoverso 2 oppure nella definizione del capoverso 3, senza estendere per analogia il testo oltre quanto indicato.[1]
- Rientrano nel servizio dell’esercizio i servizi per: «il trasporto e la gestione dei viaggiatori e l’esercizio degli impianti e dei veicoli impiegati a questo scopo»; «la vendita e il controllo dei titoli di trasporto»; «il cambio valuta»; «l’accettazione, il deposito, il trasporto, la gestione e la consegna di merci».
- Sono inclusi anche «i lavori di pulizia», «la sicurezza», nonché «la costruzione e la manutenzione degli impianti, delle installazioni, dei veicoli e dei componenti». Per imprese con infrastrutture energetiche proprie, il servizio dell’esercizio comprende pure «la produzione, la trasformazione, la gestione e il trasporto di energia elettrica in centrali elettriche, sottocentrali o stazioni di trasformazione dell’impresa».
- L’elenco comprende inoltre «la prestazione di servizi nelle aziende accessorie di cui all’articolo 1» e «la sorveglianza permanente dei sistemi utilizzati dai servizi che forniscono le prestazioni di cui alle lettere a–i». In pratica, una PMI dovrebbe verificare se attività di supporto tecnico o monitoraggio continuo siano collegate ai servizi elencati, perché in tal caso il testo le colloca nel servizio dell’esercizio.
Il servizio amministrativo è definito come ciò che comprende «la direzione dell’impresa e i corrispondenti servizi amministrativi e tecnici di quest’ultima e delle aziende accessorie». Per una PMI, questa formula suggerisce di collocare qui le funzioni di direzione e i servizi amministrativi e tecnici che corrispondono a tale sfera, distinguendoli dalle attività operative nominate nel capoverso 2. Un controllo prudente utile è documentare, per ciascun ruolo o reparto, la ragione della classificazione con riferimento al testo dell’art. 2, soprattutto quando una funzione ha componenti sia operative sia amministrative. Se la ripartizione non è chiara dal tenore letterale, conviene verificare il testo completo della disposizione applicabile prima di fare affidamento sulla classificazione.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive.[1]