Cosa deve sapere una PMI svizzera sulle pause secondo l’art. 16 OLDL?
L’art. 16 OLDL disciplina quando una pausa può essere ridotta, quando va prolungata su domanda dei lavoratori, il limite della durata ininterrotta del lavoro, quante pause possono essere assegnate nello stesso turno e le condizioni speciali per le pause interamente comprese fra le ore 22 e le ore 6. Prima di applicarlo, una PMI deve verificare con attenzione se rientra nell’ambito dell’OLDL e controllare il testo vigente completo.
Per una PMI, il punto centrale è che la pausa è normalmente impostata su un’ora, ma può essere ridotta solo alle condizioni espressamente previste. Se i lavoratori o i loro rappresentanti sono stati sentiti, la riduzione può arrivare fino a 45 minuti. Se invece la riduzione è stata concordata con i lavoratori o i loro rappresentanti, può arrivare fino a 30 minuti. La norma distingue quindi chiaramente tra semplice consultazione e accordo. Inoltre, su domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause devono essere, per quanto possibile, prolungate a più di un’ora e pianificate durante gli abituali orari dei pasti. Operativamente, conviene verificare e documentare quale forma di coinvolgimento dei lavoratori esiste nel caso concreto e come la pianificazione delle pause rispetta queste condizioni.[1]
L’art. 16 pone anche un limite alla durata ininterrotta del lavoro: non può superare 5 ore. Tra 2 giorni senza servizio, questa durata di lavoro ininterrotta può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. Lo stesso capoverso prevede però eccezioni specifiche: in casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio oppure di tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio (art. 6) la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore. Quanto al numero di pause, in un medesimo turno di servizio possono esserne assegnate 2; previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il numero può essere aumentato a 4. Una verifica prudente consiste nel controllare i turni effettivi, le interruzioni previste e l’eventuale base di accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti.[1]
Per le pause interamente comprese fra le ore 22 e le ore 6 valgono condizioni aggiuntive. Tali pause devono servire a osservare la durata di lavoro ininterrotta di cui al capoverso 3 oppure essere concordate con i lavoratori o i loro rappresentanti. Inoltre, devono essere disponibili locali dove trascorrere la pausa dotati luoghi di riposo, se non è ragionevole attendersi che la pausa sia trascorsa a domicilio e se la sua durata supera 90 minuti; in assenza di luoghi di riposo, il tempo di pausa eccedente 60 minuti deve essere accordato come supplemento di tempo. Lo stesso articolo precisa anche che è considerato luogo di servizio secondo l’articolo 7 capoverso 3 LDL il luogo che l’impresa attribuisce al lavoratore; per alcune imprese con condizioni d’assunzione regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, può essere concordata con i rappresentanti dei lavoratori la possibilità di attribuire più luoghi di servizio. Prima di fare affidamento sulla regola, occorre quindi verificare anche questi presupposti organizzativi.[1]
Questa risposta si basa sullo snapshot Fedlex fornito. Prima di farvi affidamento, occorre controllare la disposizione vigente e le eventuali modifiche successive, nonché leggere il testo completo dell’art. 16 OLDL nel suo contesto.[1]