Cosa deve sapere una PMI svizzera sull’art. 12 OIVA relativo al soggetto fiscale?
L’art. 12 OIVA precisa soprattutto come identificare il soggetto fiscale quando sono coinvolte collettività pubbliche e altri enti di diritto pubblico. Per una PMI, il punto chiave è che la norma definisce quali enti pubblici rientrano nella nozione rilevante e chiarisce che un ente ai sensi del capoverso 2 è soggetto fiscale nella sua integralità; se vi sono rapporti con enti pubblici o strutture miste, conviene verificare la qualificazione esatta nell’organizzazione e nella contabilità applicabile.
L’art. 12 OIVA disciplina il “Soggetto fiscale” con riferimento all’art. 12 cpv. 1 LIVA e si concentra su collettività pubbliche ed enti di diritto pubblico. Per la suddivisione di una collettività pubblica in servizi, la regola è che essa è determinata in base all’articolazione della contabilità finanziaria, ma solo “sempre che corrisponda alla struttura organizzativa e funzionale della collettività pubblica in questione”. In pratica, la sola contabilità non basta se non riflette davvero l’organizzazione e le funzioni dell’ente. Per una PMI che opera con controparti pubbliche, questo aiuta a capire se si ha a che fare con un servizio distinto oppure con la collettività pubblica considerata secondo la sua struttura effettiva.[1]
- Tra gli “altri enti di diritto pubblico” di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA, l’OIVA elenca: “le corporazioni di diritto pubblico svizzere ed estere, quali i consorzi”; “gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica”; “le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica”; “le società semplici di collettività pubbliche”.
- La norma aggiunge che, “nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche estere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici”. Questo è rilevante se una PMI partecipa a progetti o rapporti contrattuali con strutture pubbliche che includono componenti estere.
- Il capoverso 4 contiene una precisazione importante di portata: “Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità.” In termini cauti, ciò indica che per questi enti la soggettività fiscale non va frammentata oltre quanto previsto dalla norma stessa.
- Come verifica prudente, una PMI dovrebbe controllare se la controparte rientra davvero in una delle categorie elencate, se dispone della personalità giuridica quando richiesta e, nel caso di una collettività pubblica suddivisa in servizi, se l’articolazione contabile corrisponde effettivamente alla struttura organizzativa e funzionale. Se il caso concreto presenta ulteriori particolarità, occorre consultare il testo completo della disposizione collegata invece di presumere eccezioni non riportate qui.
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]