Cosa deve sapere una PMI svizzera su «Parte di un patrimonio» ai sensi dell’Art. 101 OIVA?
Secondo l’Art. 101 OIVA, per «parte di un patrimonio» si intende «ogni minima unità autosufficiente di un’impresa». Per una PMI, il punto chiave è verificare se l’elemento considerato costituisca davvero un’unità minima e autosufficiente all’interno dell’impresa, perché questa è la definizione normativa richiamata dall’articolo.
L’Art. 101 OIVA contiene una definizione molto sintetica ma centrale: «Per parte di un patrimonio s’intende ogni minima unità autosufficiente di un’impresa.» Per una PMI, questo significa che non basta parlare in modo generico di beni, attività o rami aziendali: occorre chiedersi se ciò che si considera sia una «unità» dell’impresa e, inoltre, se sia al tempo stesso «minima» e «autosufficiente». Il testo fornito non aggiunge ulteriori criteri operativi, esempi o soglie; quindi non è prudente ampliare la nozione oltre questa formulazione. In pratica, la verifica va impostata sulla definizione legale stessa, senza presumere condizioni non espresse nell’articolo citato.[1]
- Verificare quale sia l’insieme concreto di elementi dell’impresa che si vuole qualificare come «parte di un patrimonio».
- Controllare se tale insieme possa essere descritto come «ogni minima unità autosufficiente di un’impresa», riprendendo esattamente la formula dell’Art. 101 OIVA.
- Evitare di trattare come automaticamente rilevante un singolo bene o un insieme di beni se dal testo disponibile non risulta con chiarezza il carattere di «unità autosufficiente».
- Poiché l’Art. 101 rinvia anche a «(art. 38 cpv. 1 LIVA)», è opportuno verificare il coordinamento con tale base legale prima di fare affidamento sulla sola definizione regolamentare.
Prima di farvi affidamento, occorre controllare il testo vigente della norma e le eventuali modifiche successive, nonché il coordinamento con il rinvio legale menzionato nell’articolo.[1]