Cosa deve sapere una PMI svizzera sul territorio nazionale svizzero ai sensi dell’Art. 1 OIVA?
Secondo l’Art. 1 OIVA, le navi svizzere d’alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero ai sensi dell’articolo 3 lettera a LIVA. Per una PMI, questo significa che non si può presumere automaticamente che attività o operazioni su tali navi rientrino nel territorio nazionale svizzero per questo specifico criterio; occorre verificare il testo vigente applicabile.
La regola espressa dall’Art. 1 OIVA è molto mirata: ai sensi dell’articolo 3 lettera a LIVA, «Le navi svizzere d’alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero». Per una PMI, il punto pratico è che la qualifica di “svizzero” della nave non basta, da sola, per trattarla come territorio nazionale svizzero nell’ambito richiamato dalla disposizione. La norma definisce quindi un limite preciso alla nozione di territorio nazionale svizzero e va letta esattamente come formulata, senza estenderla ad altri casi non menzionati nel testo citato.[1]
Sul piano operativo, una PMI dovrebbe usare questa disposizione come passaggio di verifica quando valuta se una situazione collegata a una nave svizzera d’alto mare possa essere trattata come riferita al territorio nazionale svizzero. La verifica prudente consiste nel controllare che il caso riguardi davvero una «nave svizzera d’alto mare» e nel rileggere il coordinamento con l’articolo 3 lettera a LIVA, perché l’Art. 1 OIVA rinvia espressamente a tale base. Dal solo estratto fornito non emergono ulteriori eccezioni o criteri aggiuntivi; quindi non è sicuro dedurre conseguenze ulteriori senza consultare la disposizione vigente completa applicabile.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare la disposizione attuale e le eventuali modifiche successive.[1]