Cosa deve sapere una PMI svizzera sul principio di trasparenza per le informazioni ambientali secondo l’art. 10g LPAmb?
Per una PMI, l’art. 10g LPAmb significa soprattutto che esiste un diritto di accesso a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali e a informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche. Le regole pratiche dipendono però dall’autorità coinvolta: federale, cantonale oppure un ente o privato con compiti d’esecuzione delegati.
L’art. 10g LPAmb stabilisce un principio generale di trasparenza: «Ognuno ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali, nonché a informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche, e di ottenere informazioni sul contenuto di tali documenti da parte delle autorità». Per una PMI, questo indica che l’accesso non è limitato a persone fisiche particolari e può riguardare sia documenti ufficiali sia informazioni ambientali collegate alle prescrizioni energetiche. In termini prudenti, il primo controllo pratico è identificare se ciò che interessa rientra davvero in «informazioni ambientali» e in un «documento ufficiale», oppure in informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche, perché da questa qualificazione dipende il canale corretto della richiesta.[1]
La disciplina concreta cambia secondo il soggetto che detiene i documenti. Per le autorità federali, il diritto di accesso è disciplinato dalla LTras; inoltre, l’articolo 23 LTras si applica esclusivamente ai documenti che contengono informazioni secondo il capoverso 1 in relazione a impianti nucleari. Il diritto di consultare i documenti si applica anche alle corporazioni di diritto pubblico e ai privati a cui sono stati delegati compiti d’esecuzione, anche se non hanno la competenza di emanare decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; in questi casi, la decisione secondo l’articolo 15 LTras è pronunciata dall’autorità esecutiva competente. Per le autorità cantonali, invece, il diritto di consultazione è disciplinato dal diritto cantonale; se mancano ancora disposizioni cantonali sull’accesso ai documenti, i Cantoni applicano per analogia la LPAmb e la LTras. Per una PMI, il passaggio di verifica più importante è quindi capire se il destinatario è un’autorità federale, un’autorità cantonale, oppure un ente o privato con compiti delegati.[1]
- Verificare chi detiene i documenti o le informazioni: autorità federale, autorità cantonale, corporazione di diritto pubblico oppure privato con compiti d’esecuzione delegati.
- Verificare se la richiesta riguarda «informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali» oppure «informazioni concernenti l’ambiente nell’ambito delle prescrizioni energetiche».
- Se il caso tocca autorità federali, controllare la disciplina della LTras richiamata dall’art. 10g; se riguarda autorità cantonali, controllare prima il diritto cantonale applicabile.
- Se i documenti sono in relazione a impianti nucleari, verificare con particolare attenzione il richiamo specifico all’articolo 23 LTras, che il testo limita esclusivamente a tali documenti.
- Se il destinatario è un ente o un privato con compiti delegati, verificare quale sia l’autorità esecutiva competente a pronunciare la decisione secondo l’articolo 15 LTras.
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive, nonché le regole richiamate della LTras e, per i casi cantonali, il diritto cantonale applicabile.[1]