Cosa deve sapere una PMI svizzera sul rapporto sull’impatto ambientale ai sensi dell’art. 10b LPAmb?
Se una PMI intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente, deve presentare all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Il rapporto serve da base per l’esame, deve contenere tutti i dati necessari secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente ed essere allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente.
L’obbligo nasce solo nel caso indicato dall’art. 10b: chi intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Per una PMI, il primo controllo prudente è quindi verificare se il proprio impianto rientra effettivamente tra quelli soggetti a tale esame; il testo fornito non elenca qui le categorie di impianti, quindi non è sicuro generalizzare oltre questa condizione. Se la soggezione esiste, il rapporto costituisce la base per l’esame da parte dell’autorità competente.[1]
- Il rapporto deve contenere tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
- Deve essere allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente.
- Deve comprendere: lo stato iniziale.
- Deve comprendere: il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente.
- Deve comprendere: il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto.
L’art. 10b prevede anche una fase di esame preliminare per preparare il rapporto. Se questo esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale. In pratica, una PMI dovrebbe verificare con cautela se il proprio esame preliminare copre davvero in modo esaustivo effetti e misure, perché solo in quel caso i risultati possono sostituire il rapporto. Inoltre, l’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari, può far eseguire perizie e deve dare agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare. Conviene quindi preparare documentazione completa e coerente fin dall’inizio.[1]
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]