SvizzeraIT

Cosa deve sapere una PMI svizzera sul rapporto sull’impatto ambientale ai sensi dell’art. 10b LPAmb?

Se una PMI intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente, deve presentare all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Il rapporto serve da base per l’esame, deve contenere tutti i dati necessari secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente ed essere allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente.

L’obbligo nasce solo nel caso indicato dall’art. 10b: chi intende progettare, costruire o modificare un impianto che sottostà all’esame dell’impatto sull’ambiente deve sottoporre all’autorità competente un rapporto sull’impatto ambientale. Per una PMI, il primo controllo prudente è quindi verificare se il proprio impianto rientra effettivamente tra quelli soggetti a tale esame; il testo fornito non elenca qui le categorie di impianti, quindi non è sicuro generalizzare oltre questa condizione. Se la soggezione esiste, il rapporto costituisce la base per l’esame da parte dell’autorità competente.[1]

  • Il rapporto deve contenere tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione dell’ambiente.
  • Deve essere allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente.
  • Deve comprendere: lo stato iniziale.
  • Deve comprendere: il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell’ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente.
  • Deve comprendere: il carico inquinante presumibile dopo l’esecuzione del progetto.

[1]

L’art. 10b prevede anche una fase di esame preliminare per preparare il rapporto. Se questo esame preliminare accerta in modo esaustivo gli effetti sull’ambiente e le necessarie misure di protezione ambientale, i risultati valgono come rapporto sull’impatto ambientale. In pratica, una PMI dovrebbe verificare con cautela se il proprio esame preliminare copre davvero in modo esaustivo effetti e misure, perché solo in quel caso i risultati possono sostituire il rapporto. Inoltre, l’autorità competente può esigere informazioni o spiegazioni complementari, può far eseguire perizie e deve dare agli interessati la possibilità di esprimersi in via preliminare. Conviene quindi preparare documentazione completa e coerente fin dall’inizio.[1]

Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

Guidi la Sua amministrazione con Numezis

Un agente supervisionato che applica queste regole nella gestione quotidiana: contabilità, IVA, salari.

L’agente Numezis riprende questa domanda con il contesto della Sua società: risposta con fonti, poi l’azione corrispondente preparata nella Sua gestione. Basta un account gratuito per iniziare — nessuna carta di credito e la Sua domanda resta privata. Scopra Numezis per le PMI