Cosa deve sapere una PMI svizzera sulla cifra d’affari di un’impresa partecipante ai sensi dell’Art. 5 dell’ordinanza sul controllo delle concentrazioni di imprese?
Per l’Art. 5, la cifra d’affari di un’impresa partecipante non comprende solo i ricavi delle proprie attività, ma anche quelli di determinate imprese del gruppo o sotto controllo rilevante. Nel totale complessivo vanno però escluse le transazioni interne tra le imprese considerate, e per un’impresa comune controllata congiuntamente l’attribuzione avviene in parti uguali alle imprese partecipanti.
Per una PMI, il punto centrale è che la “cifra d’affari di un’impresa partecipante” non coincide necessariamente con i soli ricavi della società che partecipa all’operazione. L’Art. 5 cpv. 1 dice che essa è costituita dalle cifre d’affari ricavate dalle proprie attività e anche dalle cifre d’affari di altre imprese legate da specifici diritti o poteri di controllo. Rientrano in questo perimetro: le imprese nelle quali essa detiene più della metà del capitale o dei diritti di voto, oppure può eleggere più della metà dei membri degli organi chiamati a rappresentare legalmente l’impresa, oppure ha in altro modo il diritto di dirigere gli affari dell’impresa; inoltre le imprese madri, le imprese affiliate e le imprese comuni come definite nello stesso capoverso. In pratica, la regola guarda alla realtà del controllo e non solo alla società che firma l’operazione.[1]
- Lett. a: si includono le imprese nelle quali l’impresa partecipante detiene più della metà del capitale o dei diritti di voto, oppure dispone della facoltà di eleggere più della metà dei membri degli organi chiamati a rappresentare legalmente l’impresa, oppure ha in altro modo il diritto di dirigere gli affari dell’impresa (filiali).
- Lett. b: si includono le imprese che, singolarmente o in comune, dispongono nei confronti dell’impresa partecipante dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lett. a (imprese madri).
- Lett. c: si includono le imprese nelle quali un’impresa ai sensi della lett. b dispone dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lett. a (impresa affiliata).
- Lett. d: si includono le imprese nelle quali più imprese menzionate nel capoverso dispongono in comune dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lett. a (imprese comuni).
Un secondo punto importante per una PMI è il metodo di consolidamento richiesto dall’Art. 5. Il cpv. 2 stabilisce che, nel calcolo della cifra d’affari complessiva di un’impresa partecipante, non si tiene conto delle cifre d’affari risultanti da transazioni fra le imprese menzionate nel cpv. 1. Questo serve a evitare doppi conteggi all’interno del perimetro rilevante. Inoltre, secondo il cpv. 3, le cifre d’affari di un’impresa comune controllata congiuntamente dalle imprese partecipanti sono attribuite in parti uguali a queste ultime; il cpv. 2 si applica per analogia. Come verifica prudente, una PMI dovrebbe quindi mappare tutte le società che rientrano nelle categorie del cpv. 1, identificare i rapporti di controllo rilevanti e separare le transazioni interne prima di fare affidamento sul totale risultante.[1]
Prima di farvi affidamento occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]