Cosa deve sapere una PMI svizzera sui rapporti relativi alle concentrazioni che non danno adito a difficoltà secondo l’art. 22 RS 251.4?
Secondo l’art. 22 RS 251.4, la Commissione della concorrenza riferisce al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sulle concentrazioni che, a suo parere, non sollevano difficoltà. Il rapporto indica le imprese partecipanti e riassume brevemente perché non è stata avviata la procedura di esame oppure perché non è stato pronunciato né un divieto né un’ammissione vincolata a condizioni o oneri.
Per una PMI, il punto centrale è che l’art. 22 disciplina un obbligo di rapporto interno dell’autorità per le concentrazioni che, secondo l’opinione della Commissione della concorrenza, non sollevano difficoltà alcuna. Il rapporto è indirizzato al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. La norma non descrive un diritto autonomo della PMI a ottenere una decisione particolare; descrive invece come la Commissione presenta questi casi all’autorità federale competente quando si tratta di una concentrazione rientrante nel perimetro considerato dalla disposizione.[1]
Sul contenuto, il rapporto deve almeno indicare le imprese partecipanti ed esporre brevemente i motivi per cui la Commissione non ha avviato la procedura di esame ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 della legge, per una concentrazione soggetta all’obbligo di annuncio, oppure per cui non ha pronunziato né un divieto, né un’ammissione vincolata a condizioni o oneri. Per una PMI questo significa, in termini pratici, che se l’operazione è stata trattata come non problematica, il documento dovrebbe identificare i partecipanti e contenere una motivazione sintetica sul perché non si è passati a un esame formale o a misure restrittive.[1]
- Verificare anzitutto se l’operazione è una concentrazione soggetta all’obbligo di annuncio, perché l’art. 22 richiama espressamente questo contesto.
- Controllare se, nel caso concreto, la Commissione non ha avviato la procedura di esame oppure non ha pronunziato né un divieto, né un’ammissione vincolata a condizioni o oneri.
- Se si consulta o si cita un rapporto, verificare che riporti le imprese partecipanti e una breve esposizione dei motivi, come richiede la disposizione.
Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]