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Cosa deve sapere una PMI svizzera su «impresa comune» ai sensi dell’Art. 2 RS 251.4?

Per l’Art. 2 RS 251.4, una «impresa comune» rientra nella concentrazione di imprese quando due o più imprese assumono il controllo comune di un’impresa prima non controllata congiuntamente, oppure la costituiscono per controllarla congiuntamente, ma solo se l’impresa comune opera in modo duraturo come entità economica autonoma; nel secondo caso serve inoltre il passaggio all’impresa comune delle attività commerciali di almeno una impresa controllante.

Per una PMI, il punto centrale è che l’Art. 2 tratta come concentrazione di imprese un’operazione di controllo comune solo in presenza di condizioni precise. La prima situazione è quella in cui due o più imprese assumono il controllo comune di un’impresa che sino ad allora non controllavano congiuntamente. Questo conta come concentrazione ai sensi della norma richiamata solo se l’impresa comune adempie in modo duraturo tutte le funzioni di un’entità economica autonoma. In pratica, dalla formulazione citata emergono tre elementi da verificare con cautela: pluralità di imprese controllanti, passaggio a un controllo comune nuovo rispetto alla situazione precedente, e capacità dell’impresa comune di svolgere stabilmente tutte le funzioni proprie di un’entità economica autonoma.[1]

L’Art. 2 disciplina anche la costituzione di una nuova impresa comune. Se due o più imprese costituiscono un’impresa che intendono controllare congiuntamente, l’operazione è considerata una concentrazione di imprese soltanto se ricorrono insieme due condizioni. Primo, l’impresa comune deve adempiere le funzioni indicate al capoverso 1, cioè operare in modo duraturo come entità economica autonoma. Secondo, le attività commerciali di almeno una delle imprese controllanti devono passare all’impresa comune. Per una PMI, un controllo prudente consiste quindi nel verificare non solo l’assetto di controllo congiunto progettato, ma anche se vi sia un effettivo trasferimento di attività commerciali da almeno una controllante all’impresa comune, perché la sola costituzione con controllo congiunto non basta secondo il testo citato.[1]

  • Verificare se due o più imprese assumono o intendono assumere un controllo comune.
  • Controllare se l’impresa era già controllata congiuntamente oppure no, perché il testo distingue l’assunzione di controllo comune da una situazione precedente diversa.
  • Accertare se l’impresa comune adempie in modo duraturo tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.
  • Se si tratta di costituzione di una nuova impresa comune, verificare anche se le attività commerciali di almeno una delle imprese controllanti passano all’impresa comune.

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Prima di farvi affidamento, occorre verificare il testo vigente della disposizione e le eventuali modifiche successive.[1]

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